Produzione del budello naturale

L'attività di lavorazione del budello naturale rientra nella filiera dei prodotti a base di carne.
I regolamenti CE n.852/2004, n.853/2004 e successive modifiche indicano:

  • Carne: tutte le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 compreso il sangue
  • Carne di ungulati domestici: carne di animali domestici della specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina, caprina e di solipedi domestici
  • Carcassa: il corpo di un animale dopo la macellazione e la toelettatura
  • Frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri ed il sangue
  • Visceri: organi della cavità toracica, addominale e pelvica … (comprendendo quindi tutto l’intestino, stomaco e vesciche degli animali da macello)

Come tale, il budello naturale deve essere considerato un alimento.
Pertanto, tutte le aziende di produzione e lavorazione devono essere in possesso di Riconoscimento Sanitario (bollo CE), essere soggette all’attività di controllo delle autorità sanitarie competenti, osservare tutte le norme sanitarie in materia ( Reg. CE n.854 e successive modifiche, direttiva 2004/41/Ce del Parlamento Europeo), applicare adeguati protocolli di autocontrollo (HACCP, GMP).
In particolare, è stato approvato dalle competenti autorità sanitarie europee, un manuale HACCP elaborato dalle associazioni internazionali del settore budello naturale (ENSCA, INSCA) a cui tutti i membri del CTBN fanno riferimento:
ENSCA cGGP revision VIII 18-06-19.pdf Glossario OIE

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